Addetto Ai Servizi di Controllo Delle Attività di Intrattenimento e di Spettacolo in Luoghi Aperti Al Pubblico O in Pubblici Esercizi

Corso

A Sarzana

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Livello

    Livello base

  • Luogo

    Sarzana

  • Ore di lezione

    90h

  • Durata

    2 Mesi

Obiettivo del corso: Il corso, è riconosciuto dalla Provincia della Spezia con Determinazione Dirigenziale delegata n. 520 del 09/09/2010 prot. N. 52428 e dalla Regione Liguria e progettato secondo le specifiche del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2009 enorme successive, con rilascio delle certificazioni per svolgere in tutta Italia, la professione di “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”, che sostituisce definitivamente la vecchia figura del "Buttafuori". Rivolto a: Il corso è obbligatorio per chiunque, avendone i requisiti legali, fisici e psichici, intenda operare come Addetto alla Sicurezza in locali di intrattenimento e spettacolo, come ad esempio, discoteche, discobar, concerti, teatri, etc. L'Addetto ai servizi di controllo sostituisce la ormai obsoleta figura professionale del "Buttafuori", che non può più essere impegata. Requisiti richiesti: Maggiore età; Assenza di condanne penali e carichi pendenti; Assenza di provvedimenti di tipo interdittivo (es. DASPO); Assenza di uso di alcool e stupefacenti; Buona salute fisica e mentale. la 12^ edizione del corso è in formula domenicale. Le lezioni saranno tenute la domenica, dalle h. 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30, per permetterne la frequenza anche a chi, durante la settimana è impegnato in altre attività lavorative o di studio ma anche a chi proviene da altre provincie. Le precedenti edizioni sono state frequentate anche da allievi provenienti dalle provincie di Imperia, Savona, Genova, Massa-Carrara, Lucca e Pisa.

Informazioni importanti

Documenti

  • Brochure del Corso
  • Articolo Gazzetta della Spezia del 10/09/2010 sulla prima edizione del corso

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Sarzana (La Spezia)
Visualizza mappa
Via Pecorina 81, 19038

Inizio del corso

Consultare

Profilo del corso

aver compiuto 18 anni;
assenza di condanne penali e di carichi pendenti;
assenza di provvedimenti interdittivi, come ad esempio DASPO;
assenza di uso di stupefacenti e alcool attestata da certificazione medica;
buona salute fisica e mentale attestata da certificazione medica;
licenza di scuola media inferiore;

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Opinioni

Materie

  • Requisiti psico-fisico-attitudinali
  • Morali
  • Legali e tecnici

Professori

insegnanti vari

insegnanti vari

PNL,Primo soccorso, diritto

Programma

L'Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, è un professionista che possiede i requisiti psico-fisico-attitudinali, morali, legali e tecnici utili al rilascio di un'autorizzazione dallo Stato ai sensi della Legge 94 del 15 luglio 2009, art. 3 commi da 7 a 13 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2009. Sostituisce la ormai obsoleta figura del "Buttafuori", introducendo l'obbligo per tutte le strutture e attività di intrattenimento, come ad esempio discoteche e locali notturni, di utilizzare per la sicurezza, ESCLUSIVAMENTE personale iscritto ad un apposito elenco preffettizio. Per l'iscrizione all'elenco prefettizio, oltre ai citati requisiti psico-fisico-attitudinali, morali e tecnici, è obbnligatorio frequentare un corso, riconosciuto dalle Regioni, i cui contenuti sono definiti direttamente dal D.M. del 6 ottobre 2009.

L'art. 4 del D.M. 06/10/2009, definisce con esattezza gli ambiti applicativi, ossia i luoghi in cui devono operare esclusivamente gli addetti ai servizi di controllo iscritti nell'elenco prefettizio:

  1. luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
  2. pubblici esercizi;
  3. spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico

L'art. 5 del D.M. 06/10/2009, definisce i compiti dell'Addetto ai Servizi di Controllo:

  • a) controlli preliminari: a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità' o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti; a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità' delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;
  • b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico: b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico; b.2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'eta' minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso; b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
  • c) controlli all'interno del locale: c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati; c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, ne' l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

Come previsto dall'art. 3 comma 10 della L. 94 del 15 luglio 2009, la violazione di quanto sopra, da parte degli addetti ai servizi di controllo, comporta la loro cancellazione dall'elenco prefettizio. Tale situazione potrebbe ad esempio verificarsi in caso di mancata segnalazione alle Forze di polizia di comportamenti illeciti di cui è stato testimone durante il servizio, o nel caso di utilizzo della forza nei casi diversi dalla legittima difesa.

La cancellazione dall'elenco prefettizio, comporta impossibilità di continuare ad operare, in quanto il comma 13 dell'art. 3 della L. 94 del 15 luglio 2009, prevede sanzioni amministrative di importo compreso fra € 1.500,00 e € 5.000,00 sia per l'addetto non iscritto all'elenco, che per i titolari delle attività che impiegano addetti non presenti nell'elenco o che omettono la comunicazione alla Prefettura di competenza, del personale utilizzato per la sicurezza.

L'art. 7 del D.M. 06/10/2009, prescrive infine che l'Addetto ai Servizi di Controllo, deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.

Ulteriori informazioni

Osservazioni: Quella in attivazione dal 27 aprile è la 14^ edizione del corso. Il riconoscimento della Provincia è requisito fondamentale per la validità dell'attiestato in tutto il territorio nazionale.
Alunni per classe: 12

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