Corso

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Diretto a

    Per aziende

  • Metodologia

    Online

  • Luogo

    Anguillara sabazia

  • Ore di lezione

    12h

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Anguillara Sabazia (Roma)
Visualizza mappa
via santo stefano 8b, 00061

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Informazioni sul corso di primo soccorso

Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale, in maniera efficace ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica. Il corso si avvarrà di un approccio pratico, che enfatizza le procedure organizzative per fornire un adeguato primo soccorso ai lavoratori feriti o colti da malessere, così come prescritto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Verranno, inoltre, descritte le più semplici manovre che il primo soccorritore, in attesa del personale sanitario, dovrà compiere nelle situazioni di emergenza ed urgenza. Il corso viene organizzato in collaborazione con uno studio di Medicina del Lavoro. Il corso sarà tenuto da un Medico competente.

Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" obbliga il datore di lavoro e/o i dirigenti deleganti a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e misure di gestione dell'emergenza.
Ogni datore di lavoro è obbligato dalla legge ad assicurare a tutti i propri lavoratori, dipendenti oppure "atipici", il mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica all'interno dei luoghi di lavoro.
Per sottolineare la centralità dei lavoratori, il nuovo Testo Unico ha ribadito la fondamentale importanza della informazione e della formazione dei lavoratori, cioè l'aggiornamento, la preparazione e l'addestramento specifico dei lavoratori sulle norme di sicurezza.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di addetto al primo soccorso aziendale (pronto soccorso) purché abbia frequentato una specifico corso di formazione.
L'obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a chi effettua stage presso un'Azienda, etc.
L'obbligo del datore di lavoro non si limita alla consegna di un opuscolo illustrativo: il lavoratore deve essere messo in condizioni di capire l'importanza del modo di lavorare in sicurezza per la tutela della propria integrità fisica e di quella dei colleghi.

Classificazione delle aziende
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi per i quali si organizzano corsi di primo soccorso.

Gruppo A

  • Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B

  • aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C

  • aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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