Recupero Punti Patente - 9 Punti

Corso

A Bologna

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Bologna

  • Ore di lezione

    12h

Obiettivo del corso: Recupero punti patente. Rivolto a: Sono previsti due tipi di corso: il corso di 12 ore rivolto ai semplici automobilisti che permette di recuperare 6 punti; il corso di 18 ore rivolto ai conducenti professionali per recuperare 9 punti.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Bologna
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via Toscana 26, 40141

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nessuno

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Programma

Con il decreto 29 luglio 2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito i corsi per il recupero dei punti della Nuova patente di guida.

E' possibile iscriversi ai corsi solo dopo aver ricevuto la comunicazione dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri (CED) dell'avvenuta decurtazione dei punti.
Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione pervenuta.

Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante, l'altra all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

E' possibile conoscere in tempo reale il numero di punti della propria patente chiamando da telefono fisso il n° 848 782 782 e digitando data di nascita e numero di patente.

Il programma del corso per il recupero di 9 punti in 18 ore comprende
le seguenti materie, secondo le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Decreto Ministeriale del 29/07/2003):

a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);
g) responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
h) responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore)

NORMATIVA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2003

Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

(GU n. 181 del 6-8-2003)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;
Visto in particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri consente di riacquistare punti;
Considerata l'esigenza di stabilire i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.
Modalita' di svolgimento del corso

1. In relazione alla previsione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:
a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;
b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB. 2. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a), consentono di recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.
3. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera b), consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.
4. Ogni corso non puo' essere frequentato da piu' di venticinque partecipanti.
5. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto.
Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.

Art. 2.

Programma dei corsi per il recupero di sei punti

1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);
g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).

Art. 3.
Programma dei corsi per il recupero di nove punti

1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);
g) responsabilita' del trasporto pubblico di persone (2 ore);
h) responsabilita' del trasporto pubblico di cose (2 ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).

Art. 4.
Finalita' dei corsi

1. Nello svolgimento dei corsi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia di violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio dei partecipanti presenti al corso. I docenti avranno altresi' cura di richiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessita' di attenersi a comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantiscano la tutela della vita umana.

Art. 5.
Svolgimento dei corsi

1. I soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendono tenere un corso comunicano all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, con un preavviso di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso.
2. Per ogni corso devono essere indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) il docente o i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco dei partecipanti al corso.
3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio.

Art. 6.
Frequenza dei corsi

1. Non e' possibile iscriversi ad un corso se non si e' prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio. Non e' possibile frequentare piu' di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.
2. Non e' consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
3. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:
a) quattro ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) sei ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
4. L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovra' ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni di recupero.

Art. 7.
Iscrizione e registri dei corsi

1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'art. 1 devono essere iscritti in un apposito "registro delle iscrizioni" conforme al modello previsto all'allegato 1 tenuto dall'autoscuola o dal soggetto abilitato.
2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un "registro di frequenza dei corsi" (conforme al modello previsto all'allegato 2) sul quale deve essere annotata la presenza dei frequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione, firme in entrata ed in uscita da parte del frequentatore. L'assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.
3. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere conservati per almeno cinque anni.

Art. 8.
Attestazione finale

1. Al termine del corso viene rilasciato dall'autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti.
2. L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato 3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e del frequentatore.

Art. 9.
Decorrenza dei punti acquisiti

1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza del corso e verra' effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avra' avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.
2. Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potra' godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovra' sottoporsi ad esame di revisione.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: Lunardi

Allegato 1

REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9)

Autoscuola ...........................
Soggetto abilitato ...................


| |Luogo e | |Categoria |Data
Numero di | |data di |Residenza e|di patente |rilascio
iscrizione|Nominativo|nascita |indirizzo |posseduta |attestazione

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Il responsabile del corso

Allegato 2

REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9)

Autoscuola ...........................
Soggetto abilitato ...................

Corso per il recupero punti per la patente di guida della
categoria .........
Giorno ...... Orario ....... Docente ........
Argomento della lezione:
.....................................................
.....................................................


Nominativo | Firma in entrata* | Firma in uscita

*L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa
alla firma in entrata.
Il responsabile del corso

Allegato 3

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9)

Si attesta che il/la sig.
............................................................. nat...
a ............................................ prov. (......),
titolare della patente di guida della categoria .............. n.
.............................. ha frequentato, presso quest...
(autoscuola/soggetto abilitato) il corso per il recupero dei punti
della patente di guida per un totale di (12/18) ore.

Il responsabile del corso
(timbro dell'autoscuola
o del soggetto abilitato)

Il firmatario del presente attestato si assume tutte le
responsabilita' giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine
all'autenticita' di quanto dichiarato.

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Recupero Punti Patente - 9 Punti

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