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A046 - Potere discrezionale e motivazione nelle Pubbliche Amministrazioni

Preparazione concorso pubblico

A Roma ()

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Descrizione

  • Tipologia

    Concorsi pubblici

  • Durata

    2 Giorni

Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti. Nel corso della formazione si alterneranno differenti moduli che ti permetteranno di acquisire le conoscenze sulle differenti tematiche proposte. Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie.

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Opinioni

Materie

  • Motivazione
  • Ricognizione dei vari paradigmi procedimentali
  • Ricognizione dei vari paradigmi decisori
  • Pubblica amministrazione
  • Tecniche individuazione alternative decisionali
  • Cronoprogramma procedurale
  • Responsabile del procedimento
  • Titolare del provvedimento
  • G
  • CV

Professori

dott. Paolo  Passoni

dott. Paolo Passoni

Presidente di Sezione TAR Campania

Programma

PROGRAMMA

Atto vincolato, discrezionale, di alta amministrazione e politico; La natura di “alta amministrazione” dell’attività sostituiva del Governo ex art. 120 Cost.: il nuovo comma 3 dell’art. 13 quater l. 241/90, con le modifiche di cui alla l. 164/14; la discrezionalità parziale solo nell’an, nel quid, nel quomodo o nel quando. L’esercizio dei poteri sostituivi governativi ex art. 120 Atto autoritativo e paritetico: la posizione “intermedia” dell’atto vincolato. La discrezionalità amministrativa e la riserva di legge: la problematica dei cosiddetti poteri impliciti; l’acquisizione degli elementi alla base dei giudizi; la ponderazione degli interessi pubblici e privati; la ponderazione degli interessi pubblici nelle procedure negoziate. Merito amministrativo e discrezionalità tecnica, anche alla luce del nuovo modo di amministrare per progetti e per via convenzionale. La discrezionalità tecnica nello svolgimento dell’istruttoria: caratteri e limiti del cd. soccorso istruttorio da parte del responsabile del procedimento, in particolare, l’art. 30 comma 2 bis del codice dei contratti introdotto dalla l. 114/14. Le rispettive competenze del responsabile del procedimento (discrezionalità tecnica) e del titolare del provvedimento (merito amministrativo). La discrezionalità mista.

Le valutazioni tecniche ed economiche alla base dei provvedimenti amministrativi. La nuova SCIA ex art. 19 l. 241/90 estesa alle valutazioni tecniche, come modificata con la l. 164/14; Il silenzio assenso e la discrezionalità, configurabilità o meno anche in presenza di presupposta discrezionalità tecnica; la problematica delle valutazioni tecniche facoltative, non contemplate dall’art. 17 l. 241/90. I poteri del giudice amministrativo nel sindacato dell’attività discrezionale: la nuova verificazione e la CTU nel codice del processo amministrato. L’azione sul silenzio-rifiuto ex art. 31 CPA e la possibilità del GA di dichiarare la fondatezza della pretesa nei soli casi di atti vincolati o di discrezionalità già consumata.

L’autotutela e la discrezionalità nei ripensamenti dell’amministrazione. Le modifiche introdotte dalla l. 164/14 agli artt. 21 quinquies e 21 nonies: in particolare, la responsabilità per il mancato autoannullamento di un atto illegittimo e nuovi limiti alla discrezionalità sulla revoca per motivi di merito; l’indennizzo nella revoca ex art. 21 quinquies l. 241/90; discrezionalità ed autotutela nella conferenza di servizi; il cd. dissenso extraconferenziale e l’art. 21 septies l. 241/90. Le responsabilità nell’esercizio dell’attività discrezionale anche alla luce della nuova normativa anticorruzione (l. 190/12) e sulla trasparenza (d.l.vo 33/13): in particolare, i rapporti fra la discrezionalità e la nuova trasparenza amministrativa; il mancato rispetto dei termini, la responsabilità dirigenziale e il danno da ritardo; il risarcimento dei danni per violazione di interessi legittimi pretensivi: criteri di determinazione a seconda se trattasi di attività vincolata o discrezionale; in particolare il danno da spettanza e il danno da chance. La colpevolezza della P.A. secondo la giurisprudenza.

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