Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - aggiornamento avanzato - PT

Corso

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Diretto a

    Per aziende

  • Luogo

    Pistoia

  • Ore di lezione

    8h

  • Durata

    2 Giorni

Obiettivo del corso: Il corso prepara svolgere il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro (RLS). Rivolto a: a chi gia' svolge il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro (RLS), in aziende che occupano piu' di 50 lavoratori, e necessita di aggiornamento.

Informazioni importanti

Documenti

  • Domanda-di-adesione-UAIPMI.pdf
  • Corso_RLS_depliant_Polisoluzioni.pdf

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Pistoia
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Via Bozzi, 8 , 51100

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Essere Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in aziende che occupano oltre 50 lavoratori.

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Opinioni

Materie

  • Comp. sul D.Lgs. 81/08 e DM 27 del 16/01/97
  • RLS

Professori

Claudio Nobler

Claudio Nobler

Dott. Ing.

Il Dott. Ing. Claudio Nobler, dottore di ricerca in Ingegneria. Svolge consulenza ad enti e aziende assumendo anche il ruolo di Resp. del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi sul lavoro (RSPP) e di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. E’ inoltre iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno per il rilascio di certificazioni antincendio (L. 818/84).

Programma

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
I lavoratori, mediante i loro rappresentanti, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica nel loro luogo di lavoro; ciò era già stato previsto dall’art. 9 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
Successivamente il D.Lgs. 626/94 ha istituito la figura del R.L.S. quale persona incaricata a rappresentante i lavoratori per tutto ciò che riguarda
gli aspetti della salute e della sicurezza nel loro luogo di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008, che ha sostituito e abrogato il D.lgs. 626/94, ha riconfermato e
rafforzato ulteriormente il ruolo del R.L.S.
Il R.L.S. è solitamente un lavoratore che all’interno di un’azienda viene eletto o designato dagli altri lavoratori. In particolare, se nell’azienda o
unità produttiva ci sono rappresentanze sindacali e più di 15 lavoratori, il R.L.S. dovrà essere un lavoratore che appartiene alle rappresentanze
sindacali presenti in azienda. Il nominativo del R.L.S.interno deve essere comunicato a INAIL con procedura telematica. Il datore di lavoro non può
assolutamente designare il R.L.S.
Se i lavoratori non provvedono ad eleggere il RLS all’interno dell’azienda, quest’ultima è tenuta a versare un contributo al fondo dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, che è istituito a livello provinciale e per i diversi settori produttivi (es. artigianato, industria, ecc…).
Conseguentemente l’Organismo Paritetico Territoriale del settore produttivo di appartenenza dell’azienda provvederà a incaricare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.) che opererà in tutte le aziende o unità produttive di quel territorio e quel settore. Il contributo da versare al Fondo per gli R.L.S.T. è pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato nell’azienda (art. 52, c. 2, D.Lgs. 81/08).

Incompatibilità di funzioni
La funzione di R.L.S. non può essere assolutamente svolta dal datore di lavoro, né dal R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione) incaricato dal datore di lavoro stesso.

Quanti RLS ci devono essere in un’azienda ?
Ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/08, il numero minimo di R.L.S. nell’azienda è il seguente:
- 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
In pratica, quali sono i compiti del R.L.S.?
I compiti del R.L.S. sono descritti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08. In sostanza, il R.L.S. interagisce con il datore di lavoro e il R.S.P.P. per tutto ciò che
riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ad esempio viene consultato sulla valutazione dei rischi, sull’individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione in azienda.
Per lo svolgimento di tali compiti il R.L.S. deve disporre del tempo necessario senza perdita di retribuzione, nelle modalità stabilite dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale della categoria di appartenenza.

E’ richiesta una competenza particolare per svolgere i compiti di R.L.S. ?
Si, il lavoratore che sia stato eletto o designato dagli altri lavoratori per svolgere i compiti di R.L.S. nell’azienda deve avere una competenza specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro deve quindi assicurare al R.L.S. una formazione specifica in queste materie, facendogli frequentare un apposito corso con i contenuti e le ore previsti dalla normativa vigente ed il presente corso rispetta tali caratteristiche.

Quali sono i contenuti del corso ?
Come prescritto dall’art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/08, i contenuti del corso di formazione del R.L.S. sono i seguenti:
a) principi giuridici comunitari e nazionali
b) la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l\'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l\'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell\'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Durata del corso completo o del solo aggiornamento
Il corso prevede una durata minima di 32 ore, come richiesto dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08.

E’ prevista altresì la necessità di un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Il nostro corso
Il corso è organizzato da POLISOLUZIONI STUDIO PC di Nobler C. (azienda di Consulenza e Formazione). Il responsabile scientifico del corso è il Dott. Ing. Claudio Nobler, dottore di ricerca in Ingegneria, consulente con esperienza decennale in materia di sicurezza del lavoro, che ha coordinato e svolto vari progetti di formazione e di ricerca collaborazione con ISPESL, CGIL, CISL, UIL nazionali, ARPAT e ASL della Toscana e Università degli Studi di Firenze, inoltre svolge consulenza a enti e aziende per la salute e sicurezza sul lavoro, assumendo anche il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi sul lavoro (RSPP) e di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Ulteriori informazioni

Informazioni sul prezzo : Sono possibili sconti per iscrizioni multiple o nell\'ambito di un pacchetto di vari corsi di formazione o servizi di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria, o per aziende aderenti alla Unione Artigiani Italiani e Piccole e Medie Imprese.

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