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Amministratore di Condominio (fad)

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  • Tipologia

    Corso

  • Metodologia

    Online

  • Durata

    Flessible

  • Inizio

    Consultare

puoi iscriverti all'albo nazionale professionisti

Emagister presenta sul proprio portale il corso in Amministratore di Condominio, offerto da Afiw e rivolto a tutti coloro che desiderano svolgere questa professione. La formazione affronta tutti gli aspetti amministrativi legali e fiscali necessari per l'esercizio della professione di Amministratore di Condominio.
Il costo comprende il materiale del corso ed il certificato di frequenza.

E' facoltà dello studente richiedere il certificato di superato esame con attestazione su carta pergamenata con certificazione di qualità. La durata del corso è flessibile e potrà essere seguito online.

Esiste inoltre la possibilità di iscriversi al collegio dei periti sezione attinente in qualità di perito del settore.

Sedi e date

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ConsultareIscrizioni aperte

Profilo del corso

Le normative ministeriali richiedono come condizione essenziale a colui che intenda svolgere l’attività professionale di amministratore di condominio un corso di formazione iniziale nonché periodica, così come previsto dall’art. 71 bis della legge 220/2012 disp. Att. C. c. La stessa formazione periodica la si può chiedere, quando dovrà eseguire l’aggiornamento, al nostro istituto nella modalità che preferisce, ossia online oppure in aula.
Si mira a formare figure professionali attraverso un corso accreditato dal Ministero della Giustizia e quindi in regola con le normative. La figura è in grado di gestire correttamente complesse funzioni cui sono preposti e che sappiano districarsi nelle articolate questioni proprie dell’attività complessa. La legge 220 del dicembre 2012 ha riformulato la disciplina relativa alla materia condominiale dando apertura all’aspetto strutturale e funzionale dell’Amministratore di condominio per l’aspetto contrattuale e la mediazione civile e commerciale.

A persone munite di laurea o diploma che vogliono intraprendere l’attività di amministratore di condominio professionale, in esclusiva o in parallelo ad una professione che già esercitano

I requisiti, così come previsti dalla normativa, sono:
- Godimento di diritti civili
- Assenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, il patrimonio, ecc.
- Assenza di misure di prevenzione divenute definitive
- Non risultare protestati
- Aver conseguito il diploma
- Aver seguito un corso appropriato di amministratore di condominio

Il titolo è conseguito presso l’AFIW, Alta Formazione Istituto Work, che ha un’esperienza ventennale nel campo della formazione ed è pluriaccreditato sia da più Ministeri che dalla Regione, Università eh ha il possesso di Qualità Certificata.
11. Superata la verifica finale, in caso di esito positivo, si ottiene il certificato che documenta la competenza acquisita. Pur sapendo che l’Amministratore di condominio è una professione che rientra in quelle “senza Albo”, a suo piacimento può chiedere di essere iscritto in una Associazione che certifica la qualità, offrendo alla clientela garanzie ben precise. L’istituto che eroga il corso fornisce le garanzie all’Amministratore di condominio di iscriversi all’Albo nazionale professionisti.

E' ottimo per coloro che vogliono studiare quando hanno tempo e dunque si trovano, in quanto l’istituto mette a disposizione una piattaforma informatica che, attraverso il proprio pc, tablet o smartphone, mediante una password consente di approfondire o recuperare i moduli che riterranno più opportuni.

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Opinioni

Successi del Centro

2017
2016

Tutti i corsi devono essere aggiornati

La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7

Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi

15 anni del centro in Emagister.

Materie

  • Gestione amministrativa
  • Giustizia
  • Condominio
  • Bilancio
  • C++
  • Gestione
  • Ausiliaro amministrativo
  • Consulenza amministrativa
  • Amministrativo contabile
  • Assistente alla comunicazione
  • Segretaria amministrativa
  • Giustizia
  • C#
  • C
  • Assistente amministrativo
  • Amministrazione
  • Amministratore di condominio
  • Normative
  • Adempimenti fiscali
  • Deleghe

Professori

Dott. Antonio Silvestrini

Dott. Antonio Silvestrini

Sociologo/Psicotecnica

Sociologo e Psicotecnico Giudice Onorario a r. corresponsabie Centro medico Psico-pedagogico a r., ispettore della Formazione Professionale Regionale a r. Direttore Dell'Istituto Professionale. Docente nei Master Olistici,da piu' anni, come quello di Musicoterapia, Arteterapia e Massaggio del benessere.

Programma

Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei criteri

e delle modalità per la formazione

degli amministratori di condominio

nonché dei corsi di formazione

per gli amministratori condominiali.

(in vigore dal 09/10/2014)

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina:

a) i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;

b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

Art. 2

Finalità della formazione e dell'aggiornamento

1. Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;

b) promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;

c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.

Art. 3

Requisiti dei formatori

1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) il godimento dei diritti civili;

b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;

Associazione Italiana Amministratori e Condomini

Formazione e aggiornamento Amministratori (D.M. 140/ 2014)

c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) di non essere interdetti o inabilitati;

e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4

Responsabile scientifico

1. La funzione di responsabile scientifico può essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica.

Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.

Art. 5

Svolgimento e contenuti dell'attività di formazione e di aggiornamento

1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.

2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore, quali:

a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell'amministratore;

b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;

c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;

d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;

e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;

f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato;

g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;

h) l'utilizzo degli strumenti informatici;

i) la contabilità.

4. L'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.

5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

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