Certificazione Energetica Edifici

Corso

A Frattamaggiore

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Frattamaggiore

  • Durata

    2 Mesi

  • Inizio

    Scegli data

Obiettivo del corso: Il corso affronta il tema dell’efficienza energetica in edilizia, trattando gli aspetti tecnici, economici e ambientali dell’analisi energetica, della certificazione alla luce anche delle recenti novità in campo normativo. Rivolto a: diplomati, Laureati in Ingegneria ed Aechitettura, Laureandi in Architettura ed Ingegneria.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Frattamaggiore (Napoli)
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Piazza Risorgimento n.12, 80027

Inizio del corso

Scegli dataIscrizioni aperte

Profilo del corso

Diploma Scuola Media Superiore

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Opinioni

Materie

  • Qualità totale
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  • Certificatore energetico
  • Certificazione energetica degli edifici
  • Certificazione energetica
  • Energy management
  • ISO
  • Efficienza energetica
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  • C
  • Risparmio energetico

Programma

Il certificatore energetico è un professionista esperto qualificato ed indipendente in grado effettuare una diagnosi energetica dell'edificio. Egli raccoglie i dati relativi all’edificio, alla sua struttura, agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, e sull' uso di eventuali fonti energetiche rinnovabili. Elabora poi i dati secondo le procedure e determina il fabbisogno energetico dell’involucro e dell’energia primaria per la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, calcola le emissioni di CO2 e fornisce le indicazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
Infine produce l'attestato di certificazione energetica con l'indicazione della classe di appartenenza dell'edificio, utile, e in molti casi obbligatorio, per le agevolazioni di legge sul risparmio energetico.

La certificazione energetica serve ad attestare la prestazione energetica di un edificio, questa intesa come la quantità di energia stimata o effettivamente consumata per soddisfare i diversi bisogni (riscaldamento ambiente, riscaldamento dell’acqua, raffreddamento, ventilazione, illuminazione…), sempre connessi ad un uso standard dell’edificio stesso.

Lo scopo è quello di fornire un giudizio oggettivo sull’impatto energetico dell’edificio che consenta la sua confrontabilità con i limiti di legge e con le prestazioni di altri edifici e che fornisca al tempo stesso informazioni sulle potenzialità di miglioramento.
Indirettamente, ma in maniera assolutamente non secondaria, l’attestato energetico dovrebbe peraltro rappresentare un incentivo all’adozione di tecnologie e accorgimenti costruttivi rivolti al risparmio energetico, stimolando il costruttore e il venditore a qualificare il proprio prodotto e sensibilizzando l’acquirente o il locatario ad apprezzarne il risultato. La certificazione assume in tal senso una valenza promozionale rispetto alle migliori pratiche di risparmio energetico.
Infine la certificazione, attraverso una mappatura della situazione esistente e la definizione di standard qualitativi misurabili coadiuva l’amministrazione pubblica nell’opera di orientamento e corretta pianificazione dello sviluppo del territorio.

Il certificatore energetico deve possedere un diploma o una laurea tecnica di primo o di secondo livello, (decreto ministeriale 26 ottobre 2007 art.1 comma 1), essere iscritto al rispettivo albo professionale, aver frequentato un corso abilitativo riconosciuto ed aver superato l'esame finale.

I requisiti minimi del certificatore energetico sono imposti, via via, dalle singole regioni nelle quali sono in vigore i protocolli attuativi delle direttive nazionali.

L’attestato di certificazione energetica degli edifici nasce per regolamentare, in modo rigoroso, il dispendio energetico degli edifici nelle nostre città.

L’attestato è a tutti gli effetti una certificazione firmata e sottoscritta sotto la propria responsabilità da un "soggetto certificatore" competente e soprattutto abilitato all'esercizio di tale professione.
L’attestato di certificazione energetica definisce le prestazioni energetiche dell’edificio al momento della redazione dello stesso (prende atto della situazione esistente e ne rende evidenza).

A chi serve la certificazione energetica?

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, nei seguenti casi:

  • Per edifici di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione, ampliamento volumetrico nonché nei casi di recupero dei sottotetti esistenti;
  • Per gli edifici o per la singola unità immobiliare al fine di accedere ad incentivi ed agevolazioni per interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti (esempio: ecobonus – detrazione fiscale del 55%, Legge Stabilità – Finanziaria 2011);
  • Nel caso di vendita di edifici o delle singole unità immobiliari;
  • Nel caso di contratti di affitto, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti ad una o più unità immobiliari;
  • Nel caso di annunci commerciali finalizzati alla vendita o anche all’affitto di edifici o singole unità immobiliari (L.R. 3/2011).

L’attestato di certificazione energetica (A.C.E.) ha una validità massima di 10 anni, tale validità decade nel momento in cui avvengono opere di ristrutturazione o modifiche dell’immobile stesso.

L’attestato di certificazione energetica (A.C.E.)


L’attestato di certificazione energetica è il documento che attesta i risultati della certificazione energetica dell’edificio/unità immobiliare presa in esame. Riporta la prestazione energetica ed che caratterizza il sistema edificio-impianti.
L’A.C.E. permette al’’utente di verificare l’efficienza energetica dell’immobile e al tempo stesso di avere una percezione di quelli che possono essere i costi di gestione connessi al riscaldamento-raffrescamento dell’edificio.
L’attestato di certificazione è idoneo se redatto da un professionista Certificatore, registrato nel catasto energetico, e se timbrato per accettazione dal comune di competenza.
(Il Certificatore deve essere estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.)

L’attestato di certificazione energetica ha un’idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica al catasto energetico. L’idoneità dell’attestato decade prima di tale periodo per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica. Il documento decade altresì per le sole unità immobiliari che dovessero mutare destinazione d’uso.

L’A.C.E. può essere richiesto dal proprietario dello stesso per qualsiasi tipologia di edificio anche nei casi non previsti in precedenza.

L'attestato di qualificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica si distingue dall 'attestato di qualificazione energetica; quest’ultimo è un documento rilasciato dal costruttore (e redatto dal progettista o dal direttore lavori) contestualmente alla conformità delle opere in progetto (ricordiamo che senza questa documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace) e va depositato in comune e può essere utilizzato per ottenere gli eventuali benefici di Legge per ristrutturazioni e/o installazione di pannelli solari.

L’attestato di qualificazione energetica NON sostituisce l’attestato di certificazione energetica degli edifici, se sei nel dubbio sottoponici il documento in tuo possesso, ti guideremo nell’analisi e nell’eventuale integrazione dello stesso!

La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE.

Per quanto riguarda l'Italia, con l’espressione «certificazione energetica degli edifici», in una prima accezione, deve intendersi la disciplina complessivamente stabilita in tema di rendimento energetico dell’edilizia e contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modifiche ed integrazioni. In una seconda accezione, l’espressione deve altresì essere riferita al complesso delle operazioni svolte, dai soggetti a ciò abilitati, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica (cd. ACE), ovvero del documento, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestante la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contenente le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).

LA NORMATIVA:

La normativa di riferimento in materia di certificazione è contenuta in una serie di fonti eterogenee (comunitarie, nazionali e regionali).

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