Formazione Informazione e Addestramento Lavoratore

Corso

A Lanciano

Prezzo da consultare

Chiama il centro

Hai bisogno di un coach per la formazione?

Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.

Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Lanciano

  • Ore di lezione

    4h

Obiettivo del corso: l TU Testo unico per la sicurezza (art. 36 e art. 37) ribadisce l'obbligatorietà della formazione e informazione dei lavoratori. La nostra società offre sia la possibilità di seguire il corso on line che presso le nostre aule ed in azienda Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 (TU sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).Con il nuovo Testo unico sulla sicurezza il legislatore. Rivolto a: Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, occasionale, di apprendistato, etc.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Lanciano (Chieti)
Visualizza mappa
Via del Mare 177, 66034

Inizio del corso

Consultare

Profilo del corso

Consultare con il centro.

Domande e risposte

Aggiungi la tua domanda

I nostri consulenti e altri utenti potranno risponderti

Chi vuoi che ti risponda?

Inserisci i tuoi dati per ricevere una risposta

Pubblicheremo solo il tuo nome e la domanda

Opinioni

Programma

PRESENTAZIONE

Il TU Testo unico per la sicurezza (art. 36 e art. 37) ribadisce l'obbligatorietà della formazione e informazione dei lavoratori. La nostra società offre sia la possibilità di seguire il corso on line che presso le nostre aule ed in azienda Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 (TU sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).Con il nuovo Testo unico sulla sicurezza il legislatore ribadisce l’ importanza della formazione nella difesa della salute e della sicurezza in ambiente di lavoro.

Art. 36.

Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in

materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste

dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di

cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le

relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della

lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,

anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altres|', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l’accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

CONTENUTI

Il corso è strutturato in maniera tale da dare al candidato le nozioni necessarie in relazione a:

• rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività dell’impresa in generale;
• le misure e le attività di protezione e prevenzione attuate;
• i rischi specifici cui è sottoposto ogni lavoratore in relazione all’attività svolta;
• le normative di sicurezza vigenti;
• disposizioni aziendali in materia di rispetto delle normative di sicurezza;
• pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede tecniche e dei dati sulla sicurezza previsti dalla

n.v. e dalla norma di buona tecnica;
• le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
• il significato delle figure del R.S.P.P. e del Medico Competente;
• i nominativi dei lavoratori incaricati dei compiti speciali (antincendio, pronto soccorso, gestione delle emergenze in genere);
• rischi derivanti all’udito per l’esposizione al rumore ai sensi dell’art. 42 commi 1 e 20 del D.Lgs. 277/91

ed una formazione specifica sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento:

• al proprio posto di lavoro
• alle proprie mansioni
• alle attrezzature e alle macchine a lui affidate
• alle sostanze utilizzate
• agli impianti da lui utilizzati e sui cui deve effettuare lavorazioni
• ai dispositivi di sicurezza a lui forniti
• al divieto di rimuovere i carter di sicurezza sulle macchine
• al divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza sulle macchine egli impianti
• all’obbligo di indossare ed utilizzare correttamente i D.P.I. forniti
• al divieto di rimuovere la cartellonistica di sicurezza
• all’obbligo di osservare tutte le prescrizioni impartite dalla cartellonistica di sicurezza
• all’obbligo di segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro, al fine che provveda con i dovuti interventi, ad eliminare ogni carenza

ai fini della sicurezza rilevata durante ogni fase del ciclo produttivo sulle macchine, le attrezzature, gli impianti e le strutture
• alla collocazione in azienda dei libretti di istruzione, uso e manutenzione delle macchine

• utilizzazione degli otoprotettori, diritti dei lavoratori e norme di prudenza nell’uso degli otoprotettori ai sensi dell’art. 42 commi 1 e 20

Chiama il centro

Hai bisogno di un coach per la formazione?

Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.

Formazione Informazione e Addestramento Lavoratore

Prezzo da consultare