Formazione Informazione Lavoratori Accordo Stato Regioni

Corso

A Frattamaggiore

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Frattamaggiore

  • Ore di lezione

    12h

  • Inizio

    Scegli data

Obiettivo del corso: Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto. Esse riguardano in primis il Datore di Lavoro secondo cui ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’informazione adeguata. Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Rivolto a: tutti i lavoratori di ciascuna impresa. E' obbligo del datore di lavoro formare i propri dipendenti sui rischhi inerenti l'attività.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Frattamaggiore (Napoli)
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PIAZZA RISORGIMENTO N.12, 80027

Inizio del corso

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Opinioni

Materie

  • Prevenzione
  • Rischi sul lavoro
  • Prevenzione rischi
  • Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
  • Gestione delle emergenze
  • Organizzazione del lavoro
  • Sicurezza e ambiente
  • Salute
  • Ambiente e Sicurezza
  • Regioni
  • Sicurezza sul lavoro

Programma

ACCORDO STATO REGIONI SICUREZZA SUL LAVORO

C.D.P. SCHOOL

Cosa è?

In data 21 Dicembre 2011, dopo quasi tre anni di attesa, è stato siglato in Conferenza Stato –Regioni l’accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano che individua i soggetti formatori e i requisiti necessari per dare attuazione ai corsi di Formazione, per gli RSSP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) – datore di Lavoro ai sensi dell’articolo 37 comma 2 e dell’articolo 34 commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 s. m .i. Tale accordo identifica i soggetti autorizzati ad erogare formazione, come la C.D.P. SCHOOL., Gli accordi del 21 dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 e sono entrati in vigore il 26 gennaio 2012.

A chi sono rivolte le nuove regole e norme?

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto. Esse riguardano in primis il Datore di Lavoro secondo cui ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’informazione adeguata. Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Formazione dei Datori di lavoro:

Corsi articolati in base ai livelli di rischio. Basso 16 ore; Medio 32 ore; Alto 48 ore

Formazione dei Lavoratori:

Corso Formazione generale: 4 ore, Corsi di Formazione specifica di settore rischio Basso: 4 ore, Medio: 8 ore, Alto:12 ore.

Formazione dei Preposti: Corso di 8 ore

Formazione dei Dirigenti: Corso di 16 ore

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).

I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:

basso (durata minima di 16 ore);

medio (32 ore);

alto (48 ore).

FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI (OBBLIGATORIA) E DIRIGENTI

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza)

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore

4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

A titolo meramente esplicativo le aziende rientrano nel rischio basso, medio ed alto, in base alla sotto indicata tabella

- Rischio Basso: commercio, ingrosso e dettagli; attività artigianali (non assimilabili alle classi di medio ed alto rischio); servizi domestici; alberghi e ristoranti;uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo;

- Rischio Medio: agricoltura; pesca; pubbliche amministrazioni; istruzione; trasporti; magazzinaggi e comunicazioni;

- Rischio Alto: costruzioni; industria; alimentare; tessile; legno; manifatturiero; energia; rifiuti; raffinerie; chimica; sanità; etc..

Sanzioni Mancato Adeguamento : Il mancato adeguamento comporta una sanzione penale di 4-8 mesi di arresto o ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 Euro, fino alla sospensione dell’attività per più di un mancato inadempimento.

Programma didattico

I programmi didattici variano a secondo della formazione a cui è rivolta ed in particolare al livello di rischio dell’azienda suddiviso tra basso, medio ed alto.

Titolo finale di Merito

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato Attestato di Frequenza con verifica dell’apprendimento, in collaborazione con A. I. F. O . S. (Associazione Italiana Formatori Sicurezza Sui Luoghi di lavoro) e validi su tutto il territorio nazionale.

Corso di Formazione e Informazione Lavoratori

Attestato rilasciato e valido ai sensi del decreto 81/2008 per (art. 36 e 37) ed Accordo STATO REGIONI 21 Dicembre 2011

Descrizione

Il Dlgs. 81/08 (art. 36 e 37) sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di informare e formare i lavoratori dei rischi specifici dell'azienda e ne deve certificare l'avvenuta formazione. La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Se siete datori di lavoro il corso è un fondamentale passo per mettersi in regola con il d.lgs 81 e va implementato con le nozioni pratiche da parte Vostra.

La durata del corso varia in base alla tipologia di attività svolta :

  • Corso Formazione generale: 4 ore,
  • Corsi di Formazione specifica di settore rischio Basso: 4 ore; Medio: 8 ore, Alto:12 ore.

Sanzione per il datore di lavoro: arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la mancata formazione /informazione/ addestramento del lavoratore

Obiettivi

Il corso si rivolge ai lavoratori al fine di dare agli stessi tutte le nozioni e specifiche tecniche in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Programma didattico

Il datore, insieme al RLS e a un consulente esterno deve provvedere:

ad informazione sufficiente ed adeguata, con particolare riferimento:

  • rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività dell’impresa in generale;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione attuate;
  • i rischi specifici cui è sottoposto ogni lavoratore in relazione all’attività svolta;
  • le normative di sicurezza vigenti;
  • disposizioni aziendali in materia di rispetto delle normative di sicurezza;
  • pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede tecniche e dei dati sulla sicurezza previsti dalla n.v. e dalla norma di buona tecnica;
  • le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
    - il significato delle figure del R.S.P.P. e del Medico Competente;
  • i nominativi dei lavoratori incaricati dei compiti speciali (antincendio, primo soccorso, gestione delle emergenze in genere);
  • rischi derivanti all’udito per l’esposizione al rumore ai sensi dell’art. 42 commi 1 e 20 del D.Lgs. 277/91

A formazione specifica sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento:

  • al proprio posto di lavoro
  • alle proprie mansioni
  • alle attrezzature e alle macchine a lui affidate
  • alle sostanze utilizzate
  • agli impianti da lui utilizzati e sui cui deve effettuare lavorazioni
  • ai dispositivi di sicurezza a lui forniti
  • al divieto di rimuovere i carter di sicurezza sulle macchine
  • al divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza sulle macchine egli impianti
  • all’obbligo di indossare ed utilizzare correttamente i D.P.I. forniti
  • al divieto di rimuovere la cartellonistica di sicurezza
  • all’obbligo di osservare tutte le prescrizioni impartite dalla cartellonistica di sicurezza
  • all’obbligo di segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro, al fine che provveda con i dovuti interventi, ad eliminare ogni carenza ai fini della sicurezza rilevata durante ogni fase del ciclo produttivo sulle macchine, le attrezzature, gli impianti e le strutture
  • alla collocazione in azienda dei libretti di istruzione, uso e manutenzione delle macchine
  • utilizzazione degli otoprotettori, diritti dei lavoratori e norme di prudenza nell’uso degli otoprpotettori ai sensi dell’art. 42 commi 1 e 20 del D.Lgs. 277/91

Prerequisiti

Nessuno.

Titolo riconosciuto

Attestato di frequenza ed apprendimento legalmente valido ai sensi del Decreto 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni dell’11 Gennaio 2011.

Attestato rilasciato in collaborazione con A. I. F. O. S.

La durata del corso varia dalle 4 alle 12 ore.

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