I NUOVI GIUDIZI IN APPELLO E DI LEGITTIMITA': STRATEGIE DI IMPUGNAZIONE DOPO LE RIFORME DEL 2009-2012

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Milano

  • Ore di lezione

    7h

  • Durata

    1 Giorno

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Profilo del corso

Il seminario si propone un duplice scopo: da un lato illustrare organicamente ed ordinatamente le novità normative e l'evoluzione giurisprudenziale, per fornire un quadro completo ed esaustivo delle nuove norme. Dall'altro, segnalare le insidie scaturenti dal nuovo regime delle impugnazioni, prefigurarne i rischi ma anche le opportunità, e soprattutto proporre con schemi semplici e comprensibili un "ABC" della tecnica di redazione degli atti di impugnazione, tanto in sede di appello che di legittimità.

Il giudizio di appello e quello di cassazione hanno subito negli ultimi anni una profonda trasformazione, per due concorrenti ragioni.
Da un lato, le numerose riforme con le quali il legislatore è ripetutamente ed incisivamente intervenuto su ciascuno di questi due giudizi. Si pensi, per il giudizio di legittimità, alla introduzione del quesito di diritto, poi alla sua sostituzione con il “filtro” rappresentato dalla inammissibilità per manifesta infondatezza (art. 360 bis c.p.c.) e, da ultimo, alla modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ed all’abrogazione del controllo sulla motivazione; oppure si pensi, per il giudizio di appello, all’introduzione del “filtro” di cui al nuovo art. 348 bis c.p.c..

Il giudizio di appello e quello di cassazione hanno subito negli ultimi anni una profonda trasformazione, per due concorrenti ragioni.
Da un lato, le numerose riforme con le quali il legislatore è ripetutamente ed incisivamente intervenuto su ciascuno di questi due giudizi. Si pensi, per il giudizio di legittimità, alla introduzione del quesito di diritto, poi alla sua sostituzione con il “filtro” rappresentato dalla inammissibilità per manifesta infondatezza (art. 360 bis c.p.c.) e, da ultimo, alla modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ed all’abrogazione del controllo sulla motivazione; oppure si pensi, per il giudizio di appello, all’introduzione del “filtro” di cui al nuovo art. 348 bis c.p.c..

Il giudizio di appello e quello di cassazione hanno subito negli ultimi anni una profonda trasformazione, per due concorrenti ragioni.
Da un lato, le numerose riforme con le quali il legislatore è ripetutamente ed incisivamente intervenuto su ciascuno di questi due giudizi. Si pensi, per il giudizio di legittimità, alla introduzione del quesito di diritto, poi alla sua sostituzione con il “filtro” rappresentato dalla inammissibilità per manifesta infondatezza (art. 360 bis c.p.c.) e, da ultimo, alla modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ed all’abrogazione del controllo sulla motivazione; oppure si pensi, per il giudizio di appello, all’introduzione del “filtro” di cui al nuovo art. 348 bis c.p.c..

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Opinioni

Materie

  • Giudizio d'appello
  • Giudizio di legittimità

Professori

Marco Rossetti,

Marco Rossetti,

magistrato

Magistrato all’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione.Per 16 anni giudice del tribunale di Roma;7 anni di presidenza del comitato per la formazione dell'albo dei c.t.u.;Membro del Cons.Dir. dell'AIDA;Membro per 4 anni della Commissione Giuridica dell'ACI.Docente nella Scuola di spec. per le professioni legali dell'Università Roma Tre e nella scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di Latina.1998-2001 assistente di studio alla Corte Costituzionale.Molte pubblicazioni e curatore della banca dati elettronica “La responsabilità civile”,e del software “DIR-Danni, interessi, rivalutazione”

Programma

Il giudizio di appello e quello di cassazione hanno subito negli ultimi anni una profonda trasformazione, per due concorrenti ragioni.
Da un lato, le numerose riforme con le quali il legislatore è ripetutamente ed incisivamente intervenuto su ciascuno di questi due giudizi. Si pensi, per il giudizio di legittimità, alla introduzione del quesito di diritto, poi alla sua sostituzione con il “filtro” rappresentato dalla inammissibilità per manifesta infondatezza (art. 360 bis c.p.c.) e, da ultimo, alla modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ed all’abrogazione del controllo sulla motivazione; oppure si pensi, per il giudizio di appello, all’introduzione del “filtro” di cui al nuovo art. 348 bis c.p.c..
Dall’altro, tuttavia, con l’opera riformatrice del legislatore ha concorso l’interpretazione giurisprudenziale, che - specie per il giudizio di legittimità - ha introdotto vere e proprie regole pretorie che governano i giudizi di impugnazione: si pensi al requisito dell’autosufficienza, alle giurisprudenza sull’inammissibilità dei c.d. “ricorsi sandwich” (cioè redatti collazionando tutti gli atti dei gradi precedenti), alla giurisprudenza sul dritto alla rimessione in termini in caso di overruling della Corte nell’interpretazione di norme processuali.
L’intrecciarsi di novità normative ed evoluzione giurisprudenziale ha reso particolarmente complicato il compito del professionista che si accinga a predisporre una citazione in appello od un ricorso per cassazione, per la semplice ragione che da un lato si sono introdotte regole nuove in merito al contenuto degli atti, e dall’altro sono aumentate le cause (e quindi i rischi) di inammissibilità.

Programma

1. Il giudizio d’appello

1.1. I termini per impugnare.

1.2. Le nuove norme sui motivi d’appello.

1.2. L’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.

1.3. Il “filtro” in appello.

1.3.1. L’ambito di applicabilità.

1.3.2. Tempi, forme e modi per la dichiarazione di inammissibilità.

1.3.3. Il regime di impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità.

1.3.4. Gli effetti dell’ordinanza di inammissibilità.

1.4. L’appello nel rito sommario.

1.5. Gli effetti della “doppia conforme”.

1.6. Tecnica di redazione dell’atto d’appello.

1.7. Tecnica di redazione della comparsa di risposta in appello.

2. Il giudizio di legittimità.

2.1. I termini per impugnare.

2.2. Le sentenze ricorribili.

2.3. I motivi di ricorso.

2.4. Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

2.5. L’inammissibilità del ricorso.

2.5.1. Il difetto di autosufficienza.

2.5.2. Il difetto di allegazione.

2.5.3. L’erronea individuazione o qualificazione del vizio denunciato.

2.5.4. La manifesta infondatezza.

2.6. Tecnica di redazione del ricorso per cassazione.

2.7. Tecnica di redazione del controricorso.

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