Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Corso

A Corropoli

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Corropoli

  • Ore di lezione

    32h

Obiettivo del corso: Consentire al datore di lavoro di adempiere all’obbligo formativo imposto dalla legge per quanto concerne coloro che ricoprono il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Rivolto a: Lavoratori che sono stati eletti o designati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ex art. 47 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Corropoli (Teramo)
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via G. D'Annunzio, 13/15

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Programma

I contenuti didattici sono quelli previsti dall’art. 37 - comma 11 - del Decreto Legislativo n. 81/2008:

1.principi giuridici comunitari e nazionali
2.legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
4.definizione e individuazione dei fattori di rischio
5.valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
6.aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
7.nozioni di tecnica della comunicazione

Durata
32 ore (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate) con verifica dell’apprendimento.
Aggiornamento periodico di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e almeno 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Sanzioni previste dal D. Lgvo n. 81/2008 per il mancato adempimento all’obbligo formativo
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 18 comma 1, lett. l) (arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 800,00 a € 3.000,00 per violazione dell’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori) e lettera aa) (Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 in caso di mancata comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL).

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