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Descrizione

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    Corso

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    Belluno

Obiettivo del corso: Alla normativa relativa a trasporti di merci pericolose. Rivolto a: tutti.

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Belluno
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Via V. Veneto, 94, 32100

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La normativa relativa a trasporti e veicoli eccezionali stabilisce che l'obbligo della scorta sia prescritto nell'autorizzazione e quindi fissato, caso per caso, dall'ente concedente.
Nel regolamento, tuttavia, sono fissati ben precisi parametri per l'esercizio di questo potere da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

Casi in cui è necessaria la scorta

Nella complessa normativa che regola la materia occorre distinguere preventivamente i casi in cui la scorta non è necessaria da quelli in cui, invece, questa deve essere sempre imposta dall'ente proprietario che autorizza la circolazione del veicolo o del trasporto eccezionale.

Normalmente non è necessaria scorta:

- per i veicoli eccezionali solo in massa (cioè non eccedenti i limiti dimensionali previsti) salvo il caso in cui, per effetto di tale massa, sono costretti a marciare a velocità molto ridotta, inferiore a quella di seguito indicata
- quando, pur trattandosi di veicoli o trasporti che eccedono i limiti previsti dall'art. 61, non ricorre nessuna delle condizioni di seguito indicate
- nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari (art. 10, c. 17 come modificato dalla legge n. 48/1997).

Per i veicoli che eccedono i limiti di sagoma previsti dal Codice (art. 61) la scorta è, invece, sempre necessaria quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
- larghezza di corsia inferiore a 3 m quando il veicolo o trasporto è eccezionale solo per lunghezza o altezza
- larghezza di corsia inferiore a 3.5 m se il trasporto è eccezionale anche in larghezza
- veicolo o trasporto di larghezza superiore a 3 m (3,20 se trattasi di sgombraneve)
- veicolo o trasporto di lunghezza superiore a 25 m
- fascia di ingombro del trasporto superiore alla larghezza della corsia decurtata di 20 cm
- carico sporgente anteriormente per più di 2.5 m, o posteriormente per più di quattro decimi della lunghezza del veicolo
- velocità prescritta nel provvedimento di autorizzazione inferiore a 30 km/h (40 km/h nel caso di autostrade o strade extraurbane principali).

La scorta, se prescritta, può essere di due tipi:
- tecnica, quando a cura di personale abilitato appartenente a imprese autorizzate
- polizia, quando realizzata da personale che svolge servizio di polizia stradale.

L'imposizione della scorta polizia non è però lasciata alla discrezionalità dell'ente concedente poiché l'art. 16 regolamento CDS stabilisce una serie di casi nei quali essa deve essere sempre prescritta.

La scorta tecnica

La scorta tecnica può essere prevista direttamente dall'ente proprietario in sede di rilascio dell'autorizzazione oppure, successivamente, da parte dalla polizia stradale (cosiddetta "scorta tecnica in delega").
La scorta tecnica a cura di personale abilitato è prevista direttamente dall'ente concedente l'autorizzazione quando il veicolo non eccede neanche una delle seguenti dimensioni (espresse in metri) :

Largh. Lungh.
Strade extraurbane ad almeno 2 corsie 4,50 Altre strade 4,00 30

Quando è prevista la scorta tecnica il provvedimento autorizzativo deve riportare indicazioni riguardanti:

- condotta di guida dei veicoli di scorta
- obbligo di rispettare segnalazioni stradali e prescrizioni circa uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

La scorta tecnica in delega e la scorta di polizia

Quando il veicolo o il trasporto eccezionale, in relazione alle strade che percorrono, eccedono anche una sola delle dimensioni sopra indicate, l'ente proprietario della strada deve sempre imporre la scorta della polizia.
In base al disposto dell'art. 10, c. 9, CDS , ove le condizioni del traffico e la sicurezza della circolazione lo consentono, l'organo di polizia stradale cui è chiesto di effettuare la scorta può:

- effettuarla con proprio personale e mezzi, con l'ausilio, se necessario, di personale di scorta tecnica
- autorizzare l'impresa che effettua il trasporto a servirsi di una scorta tecnica (cosiddetta "scorta tecnica in delega")

Obblighi della scorta

La scorta ha sempre precisi doveri, diversi a seconda si tratti di scorta tecnica o scorta polizia.
La scorta, sia della polizia stradale sia dell'impresa, ha l'obbligo di far rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e di fare tutto il possibile per evitare pericoli a persone o cose derivanti dalla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali.
Il responsabile della scorta è tenuto, inoltre, ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale avvenga in modo che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata di viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale sia nello stesso senso sia in senso contrario.
In caso di incolonnamenti dovuti alla ridotta velocità cui il trasporto o il veicolo eccezionale sono costretti a marciare, il personale di scorta deve periodicamente portarli fuori della carreggiata o, in mancanza, farli accostare sulla destra in modo che, in condizioni di assoluta sicurezza, possano essere superati dai veicoli che lo seguono.
La scorta della polizia stradale ha, inoltre, l'obbligo di segnalare all'ente concedente l'autorizzazione:

- qualsiasi inadempienza alle prescrizioni in essa contenute
- le violazioni del Codice della strada che comportano la sospensione della patente fin dal primo accertamento

Tale obbligo vale per ciascun viaggio e si adempie mediante l'invio della copia del verbale all'ente stesso e alla segreteria del comitato centrale degli autotrasportatori.
Le violazioni sono menzionate anche nell'autorizzazione che deve essere immediatamente restituita all'ente concedente da parte del titolare della stessa.
Tra le inadempienze che comportano le stesse conseguenze della circolazione senza autorizzazione si possono citare le seguenti:

- mancata annotazione di giorno e ora di inizio del viaggio, nel caso di autorizzazione singola o multipla
- uso di veicolo di riserva senza tenere allegata all'autorizzazione la comunicazione all'ente autorizzante degli estremi identificativi del veicolo
- manomissione o deterioramento del documento di autorizzazione

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