"Il riferimento normativo che disciplina la formazione per l’apprendistato professionalizzato o contratto di mestiere (tipologia contrattuale di maggiore diffusione), è rappresentato dal Testo Unico dell’Apprendistato (Decreto Legislativo 167/2011), modificato prima dalla Legge 92/2012 e successivamente dal D. L. 34/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2014.
La formazione si distingue in:
Formazione trasversale e di base: (disciplinata dalle Regioni) tale formazione può arrivare fino ad un massimo di 120 ore nel triennio e, nei limiti delle risorse disponibili, può essere finanziata dalle Regioni. La formazione trasversale e di base può essere integrata alla formazione di tipo professionalizzante (secondo quanto previsto dal D. L. 34/2014). Nel caso in cui sia assente l’offerta formativa pubblica, trovano applicazione le regolazioni contrattuali vigenti, per cui la formazione trasversale può essere erogata dall’azienda secondo i contenuti standard individuati dalle stesse. (In base a quanto predisposto dal D.L 34/2014, che ha reso facoltativa l’offerta formativa pubblica, gli unici obblighi sono quindi quelli derivanti dai CCNL di settore). La formazione di base e trasversale se prevista dal CCNL va comunque erogata.
Formazione di tipo professionalizzante o di mestiere: (disciplinata dai singoli CCNL) tale formazione è erogata per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche: essa è a carico delle imprese."
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Programma
"L’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado; 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze: Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro Organizzazione e qualità aziendale. Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo. Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva. Competenze di base e trasversali Competenza digitale. Competenze sociali e civiche. Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Elementi di base della professione/mestiere. "
Ulteriori informazioni
"Modalità di svolgimento del corso Apprendista Il corso Apprendista può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di “standard minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo. Le imprese devono almeno disporre: di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi; di risorse umane con adeguate capacità e competenze. Si ricorda che il D.L 34/2014 ha reso facoltativa la formazione pubblica ma non ha abrogato la formazione di base e trasversale. Per cui se tale formazione è disciplinata dai CCNL andrebbe, secondo alcune indicazioni recenti, fatta comunque. Visti i bassi costi di tale formazione e l’alto rischio in caso di interpretazioni restrittive della norma consigliamo di integrare la formazione professionalizzante con la formazione di base e trasversale in particolar modo se disciplinata dai CCNL"