Il 28 ottobre 2024 ha segnato una tappa importante per le imprese europee con l’avvio ufficiale dello sdoganamento centralizzato all’import, una semplificazione notevole introdotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A partire dal 4 novembre, le aziende potranno consultare il manuale operativo, i tracciati e tutta la documentazione utile per accedere a questo servizio innovativo.
Vantaggi del nuovo sistema
Questa misura rappresenta una delle più rilevanti innovazioni in ambito doganale, superando addirittura i benefici dell’Autorizzazione Unica per le Procedure Semplificate, prevista dal vecchio Codice doganale comunitario (CDC). Grazie allo sdoganamento centralizzato, gli operatori possono ora presentare le dichiarazioni doganali presso l’ufficio competente per la propria sede, anche se le merci si trovano fisicamente in un altro Stato UE. Di conseguenza, con questo nuovo strumento, le dogane italiane potranno operare sia come Presentation Customs Office, cioè l’ufficio dove vengono presentate le merci la cui dichiarazione è stata fatta altrove, sia come Supervising Customs Office, ossia l’ufficio dove viene registrata la dichiarazione. Le Direzioni centrali forniranno in seguito istruzioni dettagliate per la gestione delle operazioni.
Implementazione attuale e Paesi coinvolti 
Il nuovo sistema è già in funzione per la Fase 1, che interessa dichiarazioni doganali normali, semplificate e complementari per i regimi di immissione in libera pratica, perfezionamento attivo e uso finale. Tuttavia, al momento, sono coinvolti solo otto Stati membri: Bulgaria, Estonia, Spagna, Lussemburgo, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. Rimane piuttosto evidente la mancanza di alcuni Paesi chiave per la movimentazione delle merci, come Germania, Paesi Bassi e Belgio.
L’ampliamento dei servizi anche alla Fase 2 è già previsto per il 2 giugno 2025. In questa fase i servizi potranno includere anche le dichiarazioni per merci soggette ad accisa, per beni scambiati con territori fiscali speciali e per prodotti rientranti nelle misure di politica agricola comune.
Aspetti tecnici e requisiti per gli operatori
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che i messaggi legati allo sdoganamento centralizzato non impatteranno sui consueti messaggi (H1-H5) per le operazioni di import, export e transito, dato che saranno gestiti su un’architettura software diversa.
Tuttavia, è importante sapere che, per poter sfruttare questa semplificazione, è necessario che l’operatore sia autorizzato. In caso di sdoganamento centralizzato tra Stati membri diversi, è indispensabile lo status di AEO-C (Operatore Economico Autorizzato per le semplificazioni doganali). Se, invece, Presentation e Supervising Customs Office sono situati nello stesso Stato membro, tale autorizzazione potrebbe non essere necessaria, salvo diversa disposizione delle autorità competenti.
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