L’Ispettorato del Lavoro chiarisce modalità di calcolo delle multe e controlli
Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente a crediti o con meno di 15 punti sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore del contratto, con un minimo di 6.000 euro. La patente a crediti, introdotta dal D.lgs. 81/2008 e riformata con la Legge PNRR 4, mira a rafforzare la sicurezza sul lavoro e garantire una maggiore qualificazione degli operatori.
Come si calcola la sanzione?
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che la multa si applica al valore del singolo contratto, escludendo l’Iva, e può essere definita sulla base del capitolato dei lavori o di preventivi accettati. In assenza di documentazione, il minimo applicabile resta di 6.000 euro. È inoltre possibile ridurre la sanzione pagando un terzo del massimo previsto, secondo la L. 689/1981. 
Oltre alla multa, chi non rispetta l’obbligo sarà escluso per 6 mesi dalle gare pubbliche e rimosso dai cantieri in cui opera, con un divieto esteso a tutti i cantieri temporanei o mobili.
Controlli e verifiche
Le irregolarità possono essere accertate non solo dagli ispettori del lavoro, ma anche da Asl, Forze di polizia e Forze armate. Questi organi possono richiedere documenti come contratti, capitolati o preventivi.
Obblighi per committenti e responsabili lavori
Anche i committenti e i responsabili dei lavori devono verificare la validità della patente a crediti delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti, inclusi i subappaltatori. Le verifiche restano obbligatorie anche quando l’impresa è esentata dall’obbligo di patente perché qualificata SOA.
Questa nuova normativa rafforza le misure per prevenire incidenti e promuovere la qualificazione nel settore edile, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza nei cantieri.






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