Il Documento di Trasporto (DDT) svolge il compito di certificare un trasferimento di merci tra due soggetti. Ha validità fiscale e deve sempre essere emesso (prima dell’invio della merce) in duplice copia: una destinata al cedente, l’altra al cessionario. In caso di emissione elettronica, il documento può non accompagnare la merce, ma deve essere inviato al cliente subito dopo la spedizione.

Se un trasporto non è accompagnato dal relativo documento, sono previste sanzioni:

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  • fermo amministrativo con multa tra i 400 € e i 1.200 €;
  • illecito amministrativo con sanzioni tra i 2.000 € e i 6.000 €;

Essendo valido a livello fiscale, il documento di trasporto deve essere conservato per almeno 10 anni dalla data di emissione ai fini civilistici. Ai fini fiscali, invece, l’archiviazione è obbligatoria fino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo d’imposta corrispondente.

Il Documento di Trasporto è obbligatorio in due circostanze:

  • se la fatturazione è differita: l’azienda può emettere un unico documento fiscale contenente un riepilogo di operazioni di uno specifico cliente;
  • se la merce non è destinata al trasferimento di proprietà (omaggio, conto visione, conto vendita, conto deposito, conto lavorazione, prestito d’uso, etc.).

Affinché un Documento di Trasporto sia valido deve riportare alcune informazioni fondamentali: numero progressivo, data di compilazione e consegna, generalità del cedente, del cessionario e del trasportatore, informazioni sulla merce trasportata.

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