Il regime sanzionatorio per le esportazioni indirette, previsto dal DPR 633/72, ha subito importanti modifiche con l’introduzione del Dlgs 87/24. Queste novità si applicano anche alle cessioni di beni all’interno dell’Unione Europea (intra-UE).
In base alla nuova normativa, chi effettua una cessione di beni senza addebitare l’IVA, con il trasporto verso un altro Stato UE, rischia una sanzione pari al 50% dell’imposta se non è in grado di dimostrare che il bene è stato effettivamente consegnato nello Stato di destinazione entro 90 giorni dalla data di spedizione. Tuttavia, il cedente può evitare la sanzione se, entro 30 giorni dal termine dei 90 giorni, regolarizza la fattura e versa l’IVA dovuta.
Questa disposizione ha sollevato alcune perplessità, perché:
- non sembra allineata con le direttive della giurisprudenza dell’UE, secondo cui il regime di non imponibilità IVA per le cessioni intra-UE non prevede un limite temporale tassativo tra la partenza e l’arrivo della merce. Ciò che conta è dimostrare un nesso chiaro e continuativo tra la cessione e il trasporto dei beni.
- In linea con l’idea che il limite dei 90 giorni non sia imprescindibile, è possibile applicare ai trasferimenti intra-UE i principi dell’esportazione indiretta stabiliti dai giudici europei. Secondo questi ultimi, una normativa nazionale non può imporre condizioni tali da negare al soggetto passivo il diritto di esenzione dall’imposta.
In quest’ottica, sembra che il legislatore abbia voluto fissare i 90 giorni come periodo entro cui il cedente deve fornire la prova del trasferimento del bene in un altro Stato UE, al fine di mantenere la non imponibilità dell’IVA.
Documentazione necessaria e prove di trasporto
Per adempiere correttamente agli obblighi documentali, il cedente deve disporre di una dichiarazione scritta da parte dell’acquirente che confermi il trasporto o la spedizione dei beni, specificando lo Stato membro di destinazione. A questa devono essere affiancati almeno due elementi di prova coerenti che dimostrino il trasferimento dei beni, come: 
- Documenti di trasporto o spedizione;
- Polizze assicurative relative al trasporto;
- Prove di pagamento del trasporto (es. ricevute bancarie) o documenti ufficiali firmati da autorità pubbliche come notai.
Esportazioni indirette e regolarizzazione
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel contesto delle esportazioni indirette, il regime di non imponibilità si applica anche nei seguenti casi:
- Se il bene è stato esportato entro i 90 giorni, ma la prova del trasferimento viene acquisita oltre il termine dei 30 giorni previsto per la regolarizzazione.
- Se il bene lascia il territorio dell’UE dopo i 90 giorni, a patto che la prova del trasferimento sia fornita successivamente dal cedente.
In questi casi, è possibile recuperare l’IVA versata, emettendo una nota di variazione entro il termine per la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello dell’esportazione, oppure richiedere il rimborso entro due anni dal versamento dell’imposta o dal momento in cui si verifica il diritto al rimborso.
Conclusioni
In sintesi, la normativa stabilisce che, se il bene viene esportato oltre i 90 giorni ma entro i successivi 30 previsti per la regolarizzazione, e se si fornisce prova dell’avvenuto trasferimento, il cedente può evitare il pagamento dell’imposta senza incorrere in sanzioni.
Queste disposizioni interessano in particolare le aziende che operano sul mercato internazionale con la resa Ex-Works, una delle più comuni per via dei pochi obblighi richiesti. Tuttavia, la sua corretta applicazione richiede un’ottima conoscenza delle normative, al fine di evitare errori. Noi di Aidem srl abbiamo realizzato un corso di formazione online per chiarire ogni dubbio sulla resa Ex-Works agli operatori del settore, attraverso la guida di un esperto in materia. Visita la sezione dedicata.






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!