Lo scorso 5 dicembre 2024, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha accolto la Direttiva 2024/2853, che rinnova la normativa sulla responsabilità civile per i danni derivanti da prodotti difettosi. Questo aggiornamento sostituisce la precedente Direttiva 85/374/CEE, adeguandosi all’evoluzione tecnologica e alla crescente complessità dei prodotti, spesso integrati con componenti digitali. La nuova direttiva, applicabile ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a partire dal 9 dicembre 2026, mira a garantire una protezione uniforme per i consumatori europei.

Cosa si intende per “prodotto”?

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La definizione di prodotto si espande per includere non solo i beni mobili e l’elettricità, ma anche il software e i file digitali utilizzati per la produzione additiva. Quest’ultima categoria comprende rappresentazioni digitali di beni fisici o modelli contenenti istruzioni funzionali necessarie per la produzione, in particolare in processi automatizzati. Tuttavia, la direttiva non si applica a software liberi o open source sviluppati o distribuiti per fini non commerciali.

Tipologie di danni risarcibili

La normativa prevede il risarcimento per:

  • morte o lesioni personali, comprese quelle psicologiche;
  • danni o distruzione di beni, esclusi il prodotto difettoso stesso o quelli danneggiati da componenti integrati non destinati a usi professionali;
  • perdita o corruzione di dati non connessi a scopi professionali.

Sono inclusi anche i danni immateriali, purché risarcibili secondo il diritto nazionale applicabile.

Responsabilità dei vari attori economici

La Direttiva individua diversi soggetti responsabili per i danni causati da prodotti difettosi:

  • Il fabbricante, che risponde dei difetti del proprio prodotto o dei componenti integrati;
  • Chi apporta modifiche sostanziali, ossia colui che altera significativamente un prodotto dopo la sua introduzione sul mercato, influendo su prestazioni, scopi o rischi;
  • Importatori, rappresentanti autorizzati e fornitori di servizi logistici, se il fabbricante ha sede al di fuori dell’UE;
  • Distributori o piattaforme online, nel caso in cui non sia possibile identificare altri operatori responsabili. Questa ipotesi si verifica quando le piattaforme online forniscono informazioni specifiche o facilitano operazioni tali da indurre il consumatore medio a credere che sia la piattaforma stessa a offrire il prodotto o servizio.

Presunzioni a favore del consumatore

Per agevolare chi subisce un danno, la Direttiva introduce presunzioni che semplificano l’onere della prova:

  • Un prodotto si presume difettoso se non rispetta requisiti di sicurezza obbligatori o manifesta malfunzionamenti evidenti;
  • Si presume un nesso di causalità tra difetto e danno se il tipo di danno è compatibile con il difetto.

In situazioni complesse dal punto di vista tecnico o scientifico, il tribunale può riconoscere queste presunzioni qualora ci siano probabilità concrete di difettosità del prodotto.

Esenzioni e limiti

Tra le principali eccezioni, i fabbricanti che utilizzano software come componente non possono attribuire la responsabilità al produttore del software se quest’ultimo è una micro o piccola impresa al momento della vendita.

Tempi per la richiesta di risarcimento

Il diritto al risarcimento si prescrive entro 10 anni dall’immissione sul mercato del prodotto, o dalla data di una modifica sostanziale dello stesso. Tuttavia, per danni personali latenti, il termine massimo è di 25 anni.

 

La responsabilità per i danni derivanti da prodotti difettosi ha implicazioni significative nei rapporti commerciali, soprattutto in contesti internazionali. Per evitare complicazioni, noi di Professional Academy – Aidem srl abbiamo organizzato una serie di corsi di formazione online che ti permettono di rimanere aggiornato sulle questioni riguardanti la sicurezza dei prodotti e la loro sostenibilità. 

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