Il 9 giugno 2022 è entrato in vigore l’aggiornamento del sistema nazionale di importazione, in base al modello di dati unionale EUCDM (European Union Customs Data Model). A sancirlo è la circolare 22/22 dell’Agenzia delle Dogane, con l’obiettivo di favorire la reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria.

A partire dal 9 giugno 2022, per le dichiarazioni relative al regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito, il sistema informatico farà riferimento alle informazioni chieste nell’allegato D del RD per quanto riguarda i dati delle dichiarazioni doganali e all’allegato C del RE, per quanto concerne i codici e i formati da utilizzare. Sempre dalla suddetta data, le disposizioni di natura transitoria sui dati richiesti per le dichiarazioni doganali contenute nell’allegato 9 appendice C1 e D1 del Regolamento delegato (UE) 2016/341 relativi al regime di immissione in libera pratica e ai regimi speciali diversi dal transito, non saranno più applicabili.

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Le disposizioni di natura transitoria rimangono valide per i regimi di esportazione e transito fino all’aggiornamento dei relativi sistemi informatici (AES e NCTS).

I nuovi tracciati in vigore sono i seguenti:

  • H1: Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;
  • H2: Dichiarazione di deposito doganale;
  • H3: Dichiarazione di ammissione temporanea;
  • H4: Dichiarazione di perfezionamento attivo;
  • H5: Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali.

La circolare n. 22/D/2022 indica le modalità di compilazione dei vari tracciati.

Il formulario DV1 – posto a corredo della dichiarazione doganale per tutti quei i casi in cui fosse necessario determinare il valore delle merci – non verrà più chiesto dalle autorità doganali: le varie indicazioni, incluse le eccezioni di cui all’articolo 6 del RDT, devono essere rese attraverso la valorizzazione di tutta una serie di DE (Data Element).

È possibile, inoltre, trasmettere una dichiarazione prima della presentazione delle merci in dogana. Tali dichiarazioni si considerano depositate, per un massimo di 30 giorni, fino alla presentazione della notifica di arrivo.

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