Quando un datore di lavoro deve formare i propri lavoratori? Quali sono i suoi obblighi? Tante volte abbiamo affrontato questa tematica e di seguito facciamo chiarezza. SISA S.r.l. offre un’ampia offerta formativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Scoprila!

Preoccuparsi dell’erogazione della formazione dei lavoratori è certamente uno degli obblighi più importanti, previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Per capire bene però le tempistiche si deve per forza dare uno sguardo attento alla normativa.

Normativa

Questo tipo di formazione è disciplinata da due norme, il D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011; si incontrano tuttavia altre due norme che regolamentano temi specifici come ad esempio l’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012 relativo all’uso di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), nel comma 1 dell’articolo 37, dispone che il datore di lavoro ha l’obbligo di formare i propri lavoratori, specificando sommariamente quali sono le tematiche da trattare durante i corsi di formazione sulla sicurezza:

  • Nozione di rischio, danneggiamento, prevenzione, tutela, pianificazione del programma di prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti inclusi nei processi, organi di vigilanza, accertamento, aiuto.
  • Rischi riguardanti le mansioni esercitate ed ai pericoli sui luoghi di lavoro.

Le tempistiche 

L’Articolo 37 comma 4 disciplina le tempistiche per l’erogazione della formazione sulla sicurezza:

  • Quando si comincia un rapporto lavorativo.
  • In caso di cambio di compito.
  • Nel momento in cui vengono inserite nel processo produttivo attrezzature di lavoro mai usate o sostanze pericolose mai trattate.

Altri commi dell’Articolo 37 specificano che la formazione deve svilupparsi durante l’orario di lavoro e nessun costo deve essere a carico del lavoratore.

Se si vuole entrare nel dettaglio ed avere maggiori specifiche sulla tempistica sull’erogazione dei corsi sulla sicurezza sul lavoro, è obbligatorio dare uno sguardo all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il punto 10 di questo Accordo, collegandosi alla natura prevenzionistica della formazione, indica che il datore di lavoro si deve fare carico della formazione dei lavoratori appena assunti addirittura anteriormente, o, qualora non fosse possibile, contestualmente all’assunzione. In questo caso la formazione deve essere terminata entro un massimo di 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. Questa tempistica deve essere osservata anche per i corsi sulla sicurezza dei dirigenti ed per i preposti.

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