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La commissione interpelli ha fatto chiarezza su una tematica molto delicata e ha ribadito quanto già definito dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Il datore di lavoro, a differenza di quanto si pensava, ha l’obbligo di avere un’adeguata formazione e un addestramento specifico per l’uso di attrezzature.

La Regione Friuli-Venezia-Giulia ha sollevato un interrogazione su l’attuazione della multa prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08, cioè cosa succede al datore di lavoro quando non forma nella maniera corretta un operatore incaricato all’uso di un’attrezzatura di lavoro e soprattutto quando l’operatore è il datore di lavoro stesso. Viene specificato anche se in questo caso si infliggono le multe previste dall’articolo 87 del Testo Unico.

Tenendo in conto le normative di riferimento la Commissione ripercorre quanto definito dal TU 81/08:

  • L’Articolo 69, annotato “Definizioni”, al comma 1, lettera e) esplicita come operatore “il lavoratore incaricato all’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”.
  • L’Articolo 71, annotato “Obblighi del datore di lavoro”, al comma 7, lettera a) stabilisce che quando le attrezzature richiedano, per il loro uso, competenze o responsabilità particolari se rapportati ai rischi, il datore di lavoro deve adottare le misure adatte affinché l’uso dell’attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori formati adeguatamente, che sia siano addestrati con profitto e che siano stati informati dei rischi.
  • L’Articolo 73, annotato “Informazione, formazione e addestramento’, al comma 4”, obbliga il datore di lavoro a farsi carico che tutti i lavoratori incaricati all’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una appropriata formazione, addestramento e informazione, che gli consenta di utilizzare in maniera corretta le attrezzature, per prevenire i rischi verso la propria persona o verso gli altri.
  • Lo stesso Articolo 73, al comma 5, chiarisce che durante la conferenza permanente tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si stabiliscano quali siano le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una formazione particolare e una precisa abilitazione degli operatori. Viene definito anche il percorso per conseguire questa abilitazione e i requisiti minimo di accesso.
  • Il Patto tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012 – n. 53/CSR è inerente all’identificazione delle attrezzature di lavoro dove è richiesta una abilitazione, i modi per conseguirla, chi si occupa di tale formazione e i requisiti minimi per ottenere questa abilitazione, come sancisce l’Art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
  • L’Art 87, annotato “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”, al comma 2, lettera c), sottolinea il fatto che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la l’arresto da tre a sei mesi o con la multa da 2.740 a 7.014,40 euro se violano l’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8.

Prendendo spunto dalle delibere della Commissione si evince che il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante misure di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e adempimenti a carico di aziende e individui e altre disposizioni che riguardano il rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ha cambiato il frettoloso articolo 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, immettendo nella spiegazione di “operatore” anche il datore di lavoro che prima era escluso. Non ci sono state modifiche sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.

Riassumendo, il datore di lavoro che usa attrezzatura si considera operatore solo dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015.

A carico del datore di lavoro e del dirigente vengono stabilite anche rilevanti  sanzioni penali, solamente però se questi hanno autorizzato l’uso di attrezzature da lavoro a operatori non abilitati o non autorizzati all’uso degli stessi. Operatori in pratica che non abbiano ricevuto la formazione adeguata come stabilisce la legge.

È proprio la Commissione, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,  a far chiarezza su questo aspetto. Vieta categoricamente l’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro da parte di qualsiasi operatore che non abbia l’abilitazione, compreso il datore di lavoro stesso.

Però la Commissione sottolinea il fatto che le sanzioni non sono previste e non possono essere messe in pratica se le attrezzature sono usate dal datore di lavoro.

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