Il settore dei lavori in quota è probabilmente il settore lavorativo più esposto a gravi situazioni di rischio, soprattutto considerando l’alta probabilità di incidenti a volte mortali. Proprio per questo motivo la formazione in questo settore si rivela essenziale per saper valutare correttamente le situazioni di rischio e adottare comportamenti corretti.

L’art. 107 del D.lgs. 81/2008 definisce, come lavoro in quota, una qualunque attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Già da questa definizione tecnica si evince come il rischio più evidente legato ai lavori in quota sia rappresentato dalla caduta dall’alto che costituisce una delle principali cause di infortunio, talvolta anche mortale, in ambito lavorativo.

In questo post affronteremo insieme il tema della sicurezza per i lavoratori in quota, approfondendo la normativa di riferimento, i rischi e il percorso formativo adeguato.

La normativa

Il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08 è la normativa di riferimento per i lavori in quota che disciplina valutazione dei rischi e misure di prevenzione da attuare.

L’art. 111 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro, in caso di lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, deve scegliere le attrezzature di lavoro più idonee in modo da garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, privilegiando sempre le misure di protezione collettiva (ad es. parapetti) rispetto alle misure di protezione individuale. 

Qualora le misure di protezione collettiva non possano essere installate e/o utilizzate o comunque non ritenute sufficienti a garantire un adeguato livello di sicurezza, i lavoratori devono utilizzare idonei sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto, composti da diversi elementi, quali: assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, linee vita, imbracature. 

Inoltre, il Datore di Lavoro è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

  • scegliere e segnalare il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in base a frequenza di circolazione, dislivello e alla durata dell’impiego;
  • predisporre l’utilizzo di una scala a pioli, sul posto di lavoro in quota, solo nel caso in cui l’uso di attrezzature considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego o non è compatibile con le caratteristiche del sito;
  • disporre l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto) e sedili di sicurezza, solo quando dalla valutazione dei rischi risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza, per breve durata, e che l’impiego di attrezzature più sicure non sia compatibile con le caratteristiche del sito;
  • individuare le misure adatte a minimizzare i rischi per i lavoratori, in base alle attrezzature utilizzate, prevedendo, dove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;
  • nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro richieda l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, segnalare la temporanea eliminazione del dispositivo stesso ed adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci;
  • effettuare lavori temporanei in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • vietare l’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;
  • garantire che le opere provvisionali siano allestite con buon materiale e a regola d’arte, efficienti, proporzionate e idonee allo scopo, e provvedere alla loro verifica secondo l’Allegato XIX prima del loro reimpiego.

I rischi

Quando parliamo di lavori in quota certamente il rischio più alto è dato dalle possibili cadute. Un accidentale perdita di equilibrio può avere delle gravi conseguenze, anche mortali e non sono state previste e messe in atto le necessarie misure di sicurezza.

Tali DPI, ovvero i dispositivi di sicurezza, se non utilizzati correttamente, non verificati o correttamente indossati e regolati non assolvono al proprio compito ed inoltre se da un lato riducono il rischio di caduta dall’alto, dall’altro ne introducono di nuovi, ad esempio:

  • sindrome da imbraco: in seguito ad una caduta, il corpo dell’operatore imbracato rimane appeso senza possibilità di muoversi. Tale situazione può portare, nel giro di poco tempo, alla perdita di conoscenza e, nei casi più gravi, alla morte.
  • effetto pendolo: il corpo dell’operatore, dotato di imbracatura collegata ad un apposito punto di ancoraggio, in caso di caduta, è soggetto ad un movimento oscillatorio incontrollato (e incontrollabile) che può portare ad urti contro ostacoli;

Per ridurre tali rischi e per utilizzare i DPI anticaduta nel modo corretto è di fondamentale importanza che i lavoratori ricevano informazione, formazione e (soprattutto) addestramento adeguati relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti.

La formazione 

Da quanto detto finora si evince come il ruolo della formazione sia di primaria importanza quando parliamo di lavori ad alto rischio, come quelli ad alta quota. La formazione non solo permette di effettuare una valutazione efficace dei rischi, ma anche per essere in grado di adottare le misure di protezione necessarie.

La formazione per addetti ai lavori in quota non è normata in modo specifico (durata e contenuti) come per altri casi come gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi e per gli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (come previsto dall’Allegato XXI del D.lgs. 81/2008); tuttavia, la formazione e l’addestramento per i lavoratori che eseguono i lavori in quota e che utilizzano i DPI anticaduta è obbligatoria, ai sensi:

dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, il quale prevede che il “datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a […] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

dall’art. 77, comma 4, lettera h) il quale prevede che “Il datore di lavoro […] assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI” e comma 5 “In ogni caso l’addestramento è indispensabile per ogni DPI che […] appartenga alla terza categoria”; il D.Lgs. 475/92 classifica i DPI per i lavori in quota fra quelli di III categoria. 

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