Torniamo a parlare di sicurezza sul lavoro ed entriamo nello specifico degli obblighi per addetti alla segnaletica in presenza di traffico stradale. Rappresentano attività lavorative con rischi di interferenza con il traffico veicolare e quindi estremamente pericolose per gli operatori tutte le fasi di installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica stradale di cantiere, gli interventi eseguiti in emergenza stradale (es. incidenti stradali, calamità naturali), la posa, la rimozione dei cartelli, dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale.

Proprio partendo da questa premessa il 4 marzo 2013 è stato emesso un Decreto Ministeriale, successivamente modificato con il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019 che ha avuto un doppio obiettivo:

  • da una parte individuare, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
  • dall’altra prevedere, in capo, ai datori di lavoro l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione, informazione e addestramento specifici. 

A chi si rivolge

Le procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (riportate nell’allegato I) si rivolgono in particolare ai gestori delle infrastrutture e alle imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie. Questi soggetti dovranno dare evidenza delle procedure adottate anche nei documenti previsti dagli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. Possono utilizzare tali criteri o altri equivalenti “per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato”.

Le procedure

Nell’allegato vengono specificati nel dettaglio i Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Inoltre vengono definiti:

  • Criteri generali di sicurezza (dotazioni delle squadre, limitazioni operative in determinate situazioni ambientali, gestioni operative, presegnalazioni, sbandieramento, ecc);
  • Spostamento a piedi;
  • Veicoli operativi;
  • Entrata ed uscita dal cantiere;
  • Situazioni di emergenza;
  • Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi;
  • Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.

L’art. 3 del “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici tratta nel dettaglio la materia relativi all’utilizzo dei cartelli di segnaletica, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Mentre l’articolo 4 riporta istruzioni per la segnalazione dei veicoli; “la segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”. 

I DPI

I Dpi, i dispositivi di sicurezza, sono trattati nell’articolo 4 e devono essere conformi al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008, con specifiche indicazioni della tipologia di indumenti ad alta visibilità da indossare a seconda delle strade in cui si deve intervenire e che devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 20471/13.

La formazione

Così come per tutti i rischi sul posto di lavoro, anche per i lavoratori addetti agli interventi in presenza di traffico veicolare è prevista una formazione specifica di 8 ore, che si divide in moduli teorici e moduli pratici, a cui se ne devono aggiungere ulteriori 4 ore per i preposti, è previsto anche un aggiornamento della durata di 6 ore possibilmente distribuito nei 5 anni successivi.

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