In Italia, esistono diversi modi per poter accogliere un minore in famiglia per un determinato lasso di tempo o anche per sempre. Le modalità sono essenzialmente tre: l’affido temporaneo, l’affido sine die e l’adozione.

Per orientarsi più agevolmente nel mare della burocrazia che riguarda l’affido o l’adozione, è consigliabile intraprendere un percorso guidato insieme a un professionista. Allo stesso tempo, non sottovalutiamo l’importanza di vivere questo importantissimo momento di passaggio familiare con la predisposizione mentale giusta, ancora meglio se al fianco di uno psicologo o di un Counselor.

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Che cos’è e come si ottiene l’affido?

L’affido è una procedura che mira ad aiutare una famiglia in un determinato momento di difficoltà, quindi con problematiche superabili.

Secondo la Legge 149 del 2001, l’affido prevede che il minore sia ospitato in una famiglia diversa da quella di nascita per un periodo massimo di 24 mesi prorogabili, se necessario. Nel nostro Paese, ben il 60% dei bambini in affido convivono con le loro «nuove» famiglie da più di due anni, condizione che ci porta a parlare dell’affido sine die.

Si parla di affidamento sine die quando le condizioni che non consentono il rientro del minore nella sua famiglia di origine si protraggono oltre i 2 anni. A questo punto si parla di affidamento senza scadenza precisa.

L’affido può essere richiesto da:

  • coppie sposate, preferibilmente con figli
  • uomini e donne single

Che cos’è e come si ottiene l’adozione?

L’adozione viene prevista, invece, nel momento in cui la famiglia di origine di un minore non è in grado di superare le difficoltà che obbligano all’allontanamento dei figli.

In questo caso, il processo è definitivo e non limitato a un determinato lasso di tempo, tant’è che attraverso l’adozione il figlio adottivo prende anche il cognome della sua nuova famiglia.

L’adozione può essere richiesta da:

  • coppie sposate da almeno 3 anni
  • coppie sposate che hanno convissuto almeno per 3 anni

Come passare dall’affido all’adozione

L’affido può trasformarsi in un’adozione sulla base del diritto alla continuità degli affetti nel momento in cui non è possibile ricongiungere il minore con la sua famiglia d’origine.

L’articolo 4 della Legge n. 184 del 1983 riconosce alle famiglie affidatarie la via preferenziale per ottenere l’adozione del minore accolto. Tuttavia, queste devono rispondere ai requisiti necessari per avviare la procedura: convivenza stabile, matrimonio, differenza di età minima, idoneità accertata.

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