L’attuale normativa antinfortunistica ci insegna che il RSPP è una figura centrale nella gestione del sistema sicurezza aziendale. Il suo ruolo di “consulente” personale del Datore di Lavoro e l’inevitabile intreccio di relazioni interne ed esterne che questa figura deve gestire, per forza di cose, richiedono una preparazione specialistica e un’approfondita conoscenza della materia.
È noto che il D.Lgs. 81/08 permette la presenza di un RSPP interno od esterno all’azienda/ unità produttiva, proprio perché il legislatore ha previsto la possibilità che una struttura poco articolata possa non avere, al suo interno, persone con le capacità e conoscenze adatte a ricoprire tale ruolo. Lo fa subito, al comma 1 di quell’articolo 31 che norma l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quando cita …”il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni”….

La nomina dell’RSPP Esterno
Il RSPP esterno viene nominato dal DL, al pari di un suo omologo interno all’azienda o unità produttiva.
Vogliamo ricordare che la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, insieme alla valutazione dei rischi e stesura del DVR, rappresentano gli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili.

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I requisiti dell’RSPP esterno
La formazione di un RSPP, sia esso interno o esterno, deve seguire i dettami dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., integrato dalle prescrizioni presenti nell’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio 2016.
Detto ciò, chi volesse intraprendere un percorso formativo che lo porti a ricoprire tale incarico deve aver presenti due condizioni imprescindibili:

  •  il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Va precisato, però, che esistono delle eccezioni esimenti dalla frequentazione degli specifici corsi di formazione di cui sopra, così riassumibili:

  •  il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti dall’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016;
  • un attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016;
  • il possesso di una laurea fra quelle ricomprese all’interno dell’Allegato I all’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016.

La formazione per RSPP esterno
Il percorso formativo di un RSPP si articola in tre moduli, denominati Modulo A, B e C. Il Modulo A rappresenta il punto di partenza per lo svolgimento della funzione di RSPP. Ha una durata di 28 ore, esclusi i tempi per effettuare le verifiche finali di apprendimento. È consentito il ricorso alla modalità e learning, seguendo le disposizioni dell’allegato II all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Il superamento del corso è indispensabile per poter proseguire l’iter formativo.

Il Modulo B ha una durata di 48 ore ed è comune a tutti i settori produttivi, ad eccezione di quattro: Agricoltura – Pesca; Cave – Costruzioni; Sanità residenziale e Chimico – Petrolchimico, per i quali è necessario frequentare gli ulteriori corsi di specializzazione della durata di 12 o 16 ore, a seconda del settore di riferimento. È naturale che il superamento del Modulo B costituisca la conditio sine qua non per poter accedere ai corsi di specializzazione.

Il Modulo C rappresenta la conclusione del percorso formativo del RSPP. Dura 24 ore, escluse le verifiche finali.

La formazione, come ormai assodato nella moderna cultura della lifelong learning, deve essere oggetto di aggiornamento che, nel caso del RSPP, deve essere di 40 ore nell’arco temporale di 5 anni.

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