L’acuirsi della crisi economica negli ultimi anni ha portato a un dilagare di casi di “lavoro nero”, lavoro non correttamente dichiarato ai fini del pagamento di tasse e contributi previdenziali. Per poter arginare in parte questo fenomeno, la legge italiana dispone di uno strumento contrattuale temporaneo, ovvero il Contratto di Lavoro Occasionale Accessorio stipulato dal D Lgs. N. 276/2003.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono delle attività lavorative di natura occasionale, queste ammontano a un massimo di 3000 euro di retribuzione annua con prestazioni che non superano i 30 giorni all’anno.

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Un esempio di questa tipologia di contratto può essere riscontrata nelle attività di assistenza sociale rese a favore di famiglie o anche di enti da parte di soggetti che presentano maggiori difficoltà nella ricerca di lavoro, vale a dire disoccupati di lungo periodo, persone non ancora entrate a far parte del mondo del lavoro, o anche pensionati. Altre attività che rientrano nell’ambito delle “prestazioni occasionali” sono: piccoli lavori domestici a carattere straordinario (baby-sitting, assistenza ad anziani o malati, etc.), ripetizioni private, collaborazioni con enti pubblici o associazioni di diversa natura etc.

Per poter usufruire di questo tipo di strumento contrattuale, il datore di lavoro dovrà acquistare dei voucher, ovvero dei buoni, presso uno dei rivenditori autorizzati. I voucher hanno un valore che va dai 10 ai 50 euro, valore stabilito previamente dal Ministero del Lavoro.

Il lavoratore verrà ricompensato per la prestazione svolta con uno o più buoni che potrà comodamente riscuotere in uno degli uffici postali. Si tratta di un compendo esente da imposizione fiscale e non incide in alcun modo sulla condizione di disoccupazione (nel caso si versi in tale situazione); tale lavoro occasionale è inoltre utile ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

L’introduzione della Riforma Fornero comporta alcune modifiche con l’obiettivo di restringere il campo di applicazione del Contratto di Lavoro Accessorio, in particolare va a modificare l’intervallo orario di utilizzo dei voucher e punta a snellire le comunicazioni per l’inizio di una prestazione lavorativa.

La modalità così come in vigore del Contratto di Lavoro Accessorio è stato abrogata con il Dgs.n. 25 del 2017 ed il 23 Giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 97/2017 che ha disciplinato le nuove prestazioni occasionali.

La modifica riguarda principalmente le attività che rientrano nell’elenco delle prestazioni occasionali e specifica che questo strumento contrattuale non potrà essere utilizzato in contesti professionali e/o imprenditoriali, in questo caso i datori di lavoro non potranno dispensare voucher ai loro subordinati, o anche a coloro che abbiano precedentemente collaborato con loro negli ultimi 6 mesi.

Ulteriori modifiche sono state apportate in merito alla regolamentazione economica dei voucher: una di queste modifiche sancisce che possono essere acquistati voucher e rese prestazioni occasionali solo se il lavoratore in questione non abbia percepito un compenso in voucher complessivo che superi i 5.000 euro annuali.

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